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Il numero 2) del primo comma dell'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' sostituito dal seguente: "2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3), lettera b), dell'articolo 70, quando cessi la causa che ha determinato la cancellazione dai ruoli".
Testo in vigore dal 24 giugno 1969 al 9 ottobre 2010
