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Il numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' sostituito dal seguente: "2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita".

Testo in vigore dal 24 giugno 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-02;304~art4 · fonte del testo