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Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono estese agli ufficiali di complemento ammessi, in qualita' di allievi, alle accademie navale ed aeronautica. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 3 della stessa legge sono estese ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'Aeronautica, ammessi, in qualita' di allievi, all'accademia aeronautica.
Testo in vigore dal 24 giugno 1969 al 9 ottobre 2010
