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Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, cosi' come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 429, o dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda e' ammesso dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegua una ricompensa al valor militare.
Testo in vigore dal 24 giugno 1969 al 9 ottobre 2010
