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Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della guardia di finanza, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza. Sono abrogate le disposizioni in contrasto, o comunque incompatibili con quelle della presente legge.
Testo in vigore dal 24 giugno 1969 al 9 ottobre 2010
