Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960. 121 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si considera scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda la media, delle consistenze di materie prime o merci risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938. Il contribuente e l'ufficio hanno la facolta' di dimostrare che la consistenza della scorta indispensabile deve essere stabilita in misura maggiore o minore, in rapporto a situazioni contingenti verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione. La consistenza della scorta indispensabile e' ridotta o aumentata in corrispondenza di modificazioni sopravvenute nella potenzialita' produttiva o nelle esigenze tecniche dell'azienda. Per le imprese che hanno iniziata la loro attivita' dopo il 1 gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art10 · fonte del testo