Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960. 131 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, e' fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, con effetto dal 1950, alle materie prime ed alle merci, in base ai valori ed alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo. Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento piu' vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art8 · fonte del testo