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A decorrere dal 1 gennaio 1950, il reddito complessivo e' assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire. 1 Con la stessa decorrenza, e' ammesso, per ciascun componente la famiglia compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 50.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87. A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo 13.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1956, n. 1

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La L. 5 gennaio 1956, n. 1 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La quota esente del reddito complessivo, ai fini della imposta complementare, come stabilita dal primo comma dell'art. 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e' elevata a lire 3.600.000 e a lire 1.700.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384."

Testo in vigore dal 24 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 24 gennaio 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 gennaio 1956, n. 1

    La L. 5 gennaio 1956, n. 1 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La quota esente del reddito complessivo, ai fini della imposta complementare, come stabilita dal primo comma dell'art. 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e' elevata a lire 3.600.000 e a lire 1.700.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art15 · fonte del testo