Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 79 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Dal 1 gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000. Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente e' concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria. C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art13 · fonte del testo