Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalita' per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.
Testo vigente dal 31 gennaio 1951
