Per la compilazione della scheda, non puo' essere assegnato un termine minore di 30 giorni dalla consegna. Il termine minimo e' elevato a 60 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonche' per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art26 · fonte del testo