Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le societa' di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonche' le associazioni e gli enti di fatto. Il rilevamento riguarda, secondo le indicazioni della scheda, l'attivita' esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente: i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art24 · fonte del testo