Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di prestare l'asseverazione delle dichiarazioni e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravita', anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato. Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalita' e la residenza del dichiarante, l'attivita' esercitata e i cespiti posseduti e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravita', anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedelta' delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte. Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 25 e' punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art30 · fonte del testo