Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e qualora, violando i doveri inerenti a detto servizio o comunque abusando della sua qualita', riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art29 · fonte del testo