Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000. Se il fatto e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, le pena e' della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art32 · fonte del testo