Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettificate dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza incorrere in penalita'. L'importo delle rate gia' scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, e' inscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in sei rate bimestrali.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art39 · fonte del testo