A decorrere dal 1 gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia e' del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni. L'imposta e' applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 120/1964

    Altra decisione
    22 dicembre 1964

    La Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice a quo quando nell'ordinanza di rimessione manca del tutto l'esame sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione del giudizio principale.

    Art. 23 cost. · Art. 44 Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario · Art. 30 Disposizioni in materia di finanza locale · Art. 18 Disposizioni in materia di finanza locale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art44 · fonte del testo