A decorrere dal 1 luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 480.000 annue. L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi del comma precedente e la somma fissa di 480.000 lire. A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si opera, per la parte eccedente le 480.000 lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto della imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione. Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1 gennaio 1951 hanno carattere di acconto della imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso. Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute.

Testo vigente dal 24 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-21;477~art2 · fonte del testo