La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 e' fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 31 gennaio 1951
La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 e' fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 31 gennaio 1951
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che consente l'iscrizione, nei ruoli straordinari dell'intero debito di imposta accertato degli uffici, e non ancora definito, ove vi sia fondato pericolo di perdita, per preteso eccesso di delega in relazione agli artt. 48, legge 11 gennaio 1951, n. 25 e 63, legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Il Governo non ha trasceso i limiti della legge di delegazione (art. 63 l. n. 1 del 1956), che riguardava la compilazione di un testo unico delle "norme sulle riscossioni" apportando, oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per una razionale organizzazione dei servizi. Le norme vigenti all'epoca della legge di delegazione erano l'art. 109 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (che prevedeva l'iscrizione dell'intero reddito accertato provvisoriamente dagli uffici, purché fossero passati almeno sessanta giorni dalla trasmissione dell'eventuale ricorso del contribuente alla commissione di primo grado) e l'art. 24 del t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni (che consentiva, su autorizzazione dell'intendente di finanza, la pubblicazione, in ogni tempo, di ruoli straordinari, senza precisare la misura dell'imponibile da iscrivere). Il legislatore delegato, nel raccogliere e coordinare le due norme, si è preoccupato da un canto di ridurre l'onere del contribuente nei casi normali, dall'altro di assicurare il più possibile la riscossione in casi eccezionali. Perciò ha stabilito che, di regola, fermo il termine a quo dei sessanta giorni, si iscriva provvisoriamente a ruolo un'imposta corrispondente alla metà dell'imponibile (art. 175 lett. a, t.u. n. 645 del 1958), ritenendo peraltro che il pericolo di futura insolvenza di certi debitori di imposta legittimi tuttora la pubblicazione dei ruoli straordinari, ed in essi, ove occorra l'iscrizione provvisoria dell'intero debito non ancora definito, interpretando l'art. 24 del precedente t.u. del 1922 nel senso che, trattandosi dei ruoli straordinari, l'iscrizione del reddito, accertato unilateralmente dall'amministrazione, potesse essere immediata, e chiarendo la funzione dei ruoli straordinari che è quella di rendere più sicura la riscossione dell'imposta mediante l'esazione immediata, in presenza di minaccia di insolvenza. D'altra parte la legislazione delegata nel suo complesso, rispetto ad ogni genere di ruolo, ha alleggerito e razionalizzato il sistema di iscrizione provvisoria.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 182 Testo unico imposte dirette · Art. 48 Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art48 · fonte del testo