Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 200/1987

    Parametro
    28 maggio 1987

    dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali. Così d…

    Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 20 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 38 parole tolte, 15 parole aggiunte.

tolto: COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 29 GENNAIO 1958aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 645. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958 aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 645. Sono esclusi i maggiori valori (derivanti) da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformita' alla legge 11 febbraio 1952, n. 74. aggiunto: 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art20 · fonte del testo