Art. 20 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali. Così d…
Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 20 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 38 parole tolte, 15 parole aggiunte.
tolto: COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 29 GENNAIO 1958aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 645. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958 aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 645. Sono esclusi i maggiori valori (derivanti) da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformita' alla legge 11 febbraio 1952, n. 74. aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art20 · fonte del testo