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Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorita' e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della societa' devono essere basati su rigorosi criteri di validita' economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri delle Comunita' economiche europee. Gli interventi della SIMEST S.p.a. devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri Paesi dell'Europa centrale e orientale. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonche', annualmente, al Parlamento.

Testo in vigore dal 3 maggio 1990 al 5 maggio 2005

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urn:nir:stato:legge:1990-04-24;100~art2 · fonte su Normattiva