Art. 10 — Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.
Testo vigente dal 31 gennaio 2013
