L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la piu' ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali. La Gazzetta Ufficiale e' posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa e' pubblicata. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza e' comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

Testo vigente dal 17 dicembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art11 · fonte su Normattiva