Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 38 — Controllo dell'inventario

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[1]All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita, si procede al controllo dell'inventario (giornale nautico - libro IV), in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale, nel quale devono farsi risultare le irregolarita' eventualmente riscontrate.

[2]Qualora il controllo dell'inventario non possa essere compiuto dall'autorita' delegata a norma del precedente art. 37, potra' essere a cio' delegata dall'amministrazione altra autorita'.

[3]Qualora esigenze speciali non consentano di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a, cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, deve essere rimessa, entro 24 ore dall'ordine, all'autorita' che e' designata dall'amministrazione requisitrice.

[4]Dell'esattezza, di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.

[5]Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo dev'essere compilato, anziche' controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art38 · fonte del testo