Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unita' requisita o sospensioni dell'indennita'.
tolto: Qualora le navi e i galleggianti requisiti per uso temporaneo restino temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello stato, per cause estranee all'amministrazione, ed indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa a sensi dell'art. 31, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennita' per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facolta' di designare.
tolto: Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine ed a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative viene trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sui galleggiante a favore dello Stato, e son graduate fra i crediti elecanti nell'art. 4 del decreto-legge del 5 luglio 1928-VI, n. 1816, subito dopo il n. 5 e prima quindi di ogni credito ipotecario.
tolto: Esse vengono riscosse a' termini dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art35 · fonte del testo