Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 39 — Verifica materiali di consumo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Le autorita' indicate nel precedente articolo 37 provvedono alla verifica dei materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
