Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 40 — Processo verbale di consegna

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[1]Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato un processo verbale di consegna, che deve contenere le seguenti indicazioni:

[2]1° autorita' delegata per la consegna;

[3]2° ordine ricevuto dalla predetta autorita', con le precise indicazioni del documento relativo;

[4]3° amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;

[5]4° nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita';

[6]5° nome del proprietario (od anche dell'armatore nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unita' requisita e sua residenza o domicilio;

[7]6° compartimento od ufficio marittimo d'iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;

[8]7° tonnellaggio di stazza lorda e netta;

[9]8° porto in cui avviene la consegna;

[10]9° data ed ora della consegna;

[11]10° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;

[12]11° eventuali annotazioni;

[13]12° firma dell'autorita' delegata per la consegna;

[14]13° firma del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) o del suo legale rappresentante.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art40 · fonte del testo