Art. 44 — Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I processi verbali preveduti dagli articoli precedenti sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unita' requisita o di loro rappresentanti o del capitano.
tolto: A questo fine, viene data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procedera' alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art44 · fonte del testo