Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 45 — Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni

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Durante la requisizione per uso temporaneo, il comandante militare o il Regio commissario e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:

  • a)processi verbali di consegna e di riconsegna, di sospensione e di ripresa della requisizione;
  • b)processi verbali relativi alla presa in carico o alla, cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;
  • c)processi verbali relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
  • d)processi verbali attestanti le necessita' della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;
  • e)processi verbali concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;
  • f)processi verbali di controllo di inventari;
  • g)ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unita' requisita.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art45 · fonte del testo