Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 45 — Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni
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Durante la requisizione per uso temporaneo, il comandante militare o il Regio commissario e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:
- a)processi verbali di consegna e di riconsegna, di sospensione e di ripresa della requisizione;
- b)processi verbali relativi alla presa in carico o alla, cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;
- c)processi verbali relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
- d)processi verbali attestanti le necessita' della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;
- e)processi verbali concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;
- f)processi verbali di controllo di inventari;
- g)ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unita' requisita.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
