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Il rapporto di lavoro tra il conservatore dei registri immobiliari e il personale da questi assunto, a suo carico, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i servizi in copiatura, e' soggetto alle norme relative al contratto d'impiego privato. Sono estese al personale predetto le disposizioni di cui all'articolo 22.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 3 dicembre 1969
