Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari, a norma dello articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, e' inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di eta'. Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, conserva l'anzianita' di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.

Testo vigente dal 18 novembre 1969

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 582/1988

    Questione inammissibile
    19 maggio 1988

    Una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto può porsi in quanto si assume che questa ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si assume a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti ha per oggetto la norma generale - in contrasto con l'oggetto e la funzione del giudizio di legittimità costituzionale in relazione all' art. 3 Cost., che è diretto al riequilibrio del sistema, mediante il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare - con conseguente manifesta inammissibilità della questione stessa. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che il beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge n. 959 del 1962 - della conservazione della anzianità di servizio posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base a rapporto di natura privatistica - sia attribuito anche al personale collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 25 della L. n. 1290 del 1962 (in parte successivamente transitato al Ministero delle Finanze). - cfr. S. nn. 6/1988, 46/1983, 2/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-10-23;789~art5 · fonte su Normattiva