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I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio. Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 13 aprile 1968
