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I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni. 3 Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio. Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1968, n. 247
3La L. 12 marzo 1968, n. 247 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La locuzione "per una sola volta", contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi "per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo"".
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 25 aprile 2001
