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I saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale sociale e della riserva legale, non possono essere distribuiti, ne' destinati a copertura di passivita' di gestione, con conseguente distribuzione di utili, se non siano state osservate le norme dell'articolo 2445 del Codice civile. Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennita' o di quiescenza del personale, da accantonare a mente dell'art. 2429 del Codice civile. I detti saldi possono, inoltre, essere destinati a copertura della rivalutazione dei debiti esteri, sebbene non ancora scaduti, al cambio medio ufficiale dell'ultimo semestre precedente alla data del bilancio nel quale si procede alla rivalutazione stessa, ridotto del 10 per cento. L'importo dei saldi attivi corrispondente alla rivalutazione del capitale e della riserva legale deve essere iscritto in bilancio distintamente dall'importo eccedente la rivalutazione stessa.

Testo in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;74~art4 · fonte del testo