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I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico. La tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
