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Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di permanenza in tali gradi previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' ridotto, ai fini della promozione al grado immediatamente superiore, ad un anno. Tale beneficio opera una volta soltanto.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;284~art10 · fonte del testo