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La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente, da un magistrato di Corte di appello, dal direttore dell'ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri designato dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e da un ispettore generale amministrativo degli Istituti di prevenzione e pena. Le funzioni di segretario sono espletate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;284~art8 · fonte del testo