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Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, e' attribuito, se all'atto della nomina siano provvisti di uno stipendio di importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incrementi di stipendio per aumenti periodici o promozione.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;284~art9 · fonte del testo