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Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

Testo in vigore dal 15 marzo 1958 al 18 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;143~artunico · fonte del testo