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Durante i periodi di permanenza nella riserva che, ai fini della pensione, sono utili per intero, ai sensi degli articoli 50 e 105 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, oppure per meta', ai sensi degli articoli 99, 101 e 104 della legge stessa, non si fa luogo, in caso di richiamo, alla riliquidazione prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 886, dovendo detta riliquidazione effettuarsi al termine dei periodi succitati.
Testo in vigore dal 22 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
