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La vedova e gli orfani dell'ufficiale in servizio permanente del Regio esercito, compreso il riassunto quale invalido di guerra, che abbia contratto matrimonio prima della pubblicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, durante il servizio effettivo, la disponibilita' e l'aspettativa, conservano il diritto alla pensione ordinaria, quando si' verificano le altre condizioni previste dall'art. 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e successive modificazioni, compresa quella di cui al successivo art. 3, nel caso che l'ufficiale sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, a norma della legge stessa, per abbassamento dei limiti di eta', con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940-XVIII e la data della sua pubblicazione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-07-11;818~art2 · fonte del testo