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Per gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, compresi i riassunti quali invalidi di guerra, collocati nella riserva o in congedo assoluto dal 1° gennaio 1940-XVIII in poi, ai sensi degli articoli 31 e 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e che abbiano contratto matrimonio in eta' di 50 anni compiuti prima della pubblicazione delle leggi stesse o nei due mesi immediatamente successivi, i due anni di convivenza matrimoniale di cui all'art. 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, per il diritto alla pensione da parte delle vedove, si computeranno dal giorno del matrimonio sino a quello in cui l'ufficiale avrebbe dovuto lasciare il servizio per i limiti di eta' indicati nella tabella 1 annessa alla legge 16 giugno 1935-XIII. n. 1026, o per compimento del periodo di permanenza massima nelle categorie di fuori quadro e di fuori organico, previsto dalla stessa legge 16 giugno 1935-XILI, n. 1026, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 22 agosto 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-07-11;818~art3 · fonte del testo