I Comuni sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione dell'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute un fondo per spedalita' non inferiore alle somme che gli esattori comunali debbono versare nel corso dell'esercizio stesso a norma del precedente articolo 4. Le iscrizioni omesse, ritardate o incomplete, sono effettuate o regolarizzate d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa. Entro sei mesi dalla notifica di cui all'articolo 3 i Comuni interessati debbono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalita' verso coloro che vi siano tenuti a norma di legge. Lo importo delle spedalita' da recuperare e' stanziato fra le entrate del bilancio di previsione dei Comuni medesimi.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;70~art5 · fonte su Normattiva