Ferma restando la competenza della Regione Trentino-Alto Adige a provvedere con fondi propri, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, alle anticipazioni delle rette di spedalita' previste dall'articolo 1 della presente legge, la Regione medesima, per le spedalita' dovute da Commi che non appartengano al suo territorio, comunica l'importo delle anticipazioni effettuate, con le indicazioni relative ad ogni spedalita', ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati. Gli esattori delle imposte, nei modi e nei termini di cui all'articolo 4 della presente legge, sono tenuti a versare alla Regione Trentino-Alto Adige l'importo delle somme dovuto da ciascun Comune ai sensi del comma precedente.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;70~art6 · fonte su Normattiva