Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Comuni della Provincia debitori e ai rispettivi esattori delle imposte l'importo delle anticipazioni effettuate agli ospedali o alle cliniche universitarie della Provincia, con la indicazione per ogni spedalita' di tutti i dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 2. Per i Comuni debitori appartenenti ad altre Province, il prefetto che ha effettuato le anticipazioni ne comunica l'importo, con i dati di cui al comma, precedente, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono, entro il mese di agosto di ogni anno, alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati. I prefetti, entro il mese di settembre di ogni anno comunicano alle Intendenze di finanza e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo delle somme dovute dai singoli Comuni delle rispettive Province.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;70~art3 · fonte su Normattiva