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Fino a quando non saranno recepite nell'ordinamento statuale le direttive C.E.E. in materia di prevenzione incendi per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con eccezione delle attivita' stesse i cui titolari siano gia' in possesso del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attivita' stessa. Esaminate le caratteristiche dell'esercizio, i comandi provinciali rilasceranno il nulla osta provvisorio che conterra' le prescrizioni tecniche di cui all'allegato A, indispensabili, tenuto conto delle attuali condizioni strutturali, per la prosecuzione dell'esercizio delle attivita' alberghiere esistenti. Dette prescrizioni tecniche, che avranno validita' limitata all'entrata in vigore delle direttive C.E.E. di cui al primo comma, dovranno essere attuate sotto la responsabilita' dell'esercente entro sei mesi dal rilascio del citato nulla osta da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco. Per le attivita' alberghiere con licenza d'esercizio per attivita' stagionale, il predetto termine e' di nove mesi. Il predetto nulla osta sara' revocato dai comandi provinciali qualora, a seguito dei controlli effettuati su richiesta dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate. Trascorso il termine di sei mesi, il nulla osta decadra' se l'interessato non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impartite.

Testo in vigore dal 6 agosto 1980 al 10 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1980-07-18;406~art1 · fonte su Normattiva