Art. 4 — Mobilita
Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilita' professionale e' subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario. La mobilita' territoriale degli insegnanti di religione cattolica e' subordinata al possesso del riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneita', ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, puo' fruire della mobilita' professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresi' titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilita' collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo vigente dal 24 luglio 2003
