Art. 18 — Abrogazione delle norme incompatibili
Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, la legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080. Sono altresi' abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Testo vigente dal 6 aprile 1979
