Art. 8-bis — Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato
Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, ((i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari)), nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015.
Testo vigente dal 26 agosto 2026
