Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, ((i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari)), nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015.

Testo vigente dal 26 agosto 2026

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art8bis · fonte su Normattiva