Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 18
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
